Art. 267

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[1]Esonero dal canone di concessione

[2]I giornali quotidiani e le agenzie di stampa, nonche' le regioni, le province, i comuni, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli Enti ospedalieri autonomi, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono esonerati dalla corresponsione del canone di concessione di cui al precedente articolo 263.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art267 · fonte su Normattiva