Art. 267
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[1]Esonero dal canone di concessione
[2]I giornali quotidiani e le agenzie di stampa, nonche' le regioni, le province, i comuni, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli Enti ospedalieri autonomi, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono esonerati dalla corresponsione del canone di concessione di cui al precedente articolo 263.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva