Art. 27

[1]Servizi espletati dall'Amministrazione postale

[2]L'Amministrazione esercita i seguenti servizi:

  • a)raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze;
  • b)trasporto e distribuzione dei picchi. L'Amministrazione esercita anche i servizi accessori e gli altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art27 · fonte su Normattiva