Art. 272
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[1]Canoni dovuti per la manutenzione di palificazioni, linee ed apparati di terzi
[2]Le amministrazioni statali, gli enti ed i privati nei confronti dei quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua la manutenzione di palificazioni e linee telegrafiche e telefoniche, nonche' di apparati telegrafici di proprieta' dei medesimi, sono tenuti a corrispondere i relativi canoni di manutenzione. Tali canoni sono stabiliti con la procedura fissata dall'articolo 263 del presente decreto. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di accordare riduzioni sui canoni di manutenzione nei confronti degli enti di cui al primo ed ultimo comma del precedente art. 268 ed alle condizioni indicate nell'articolo medesimo.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva