Art. 274
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[1]Manutenzione a carattere temporaneo
[2]I canoni di manutenzione di cui al precedente art. 272 sono applicabili solo quando la manutenzione e' affidata alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con carattere di continuita' e comunque per un periodo non inferiore a 120 giorni; per periodi minori sono rimborsate le spese a pie' di lista, al cui importo vanno aggiunte le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali. Per la manutenzione di palificazioni sulle quali sono posati conduttori di proprieta' di piu' enti o privati, l'intero canone di manutenzione della palificazione e' corrisposto all'Amministrazione dal proprietario della palificazione, salvo rivalsa nei confronti di terzi che utilizzano la palificazione. I proprietari dei singoli conduttori corrispondono direttamente all'Amministrazione il canone di manutenzione relativo ai conduttori stessi.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva