Art. 277

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[1]Misura del canone

[2]La misura dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato e' stabilita in L. 20.000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due telefoni ed in L. 2000 per ogni chilometro o frazione in piu' dei primi tre e per ogni telefono in piu' dei primi due. Detto canone e' raddoppiato per le linee telefoniche a servizio di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti e teleferiche e per tutte le linee ed impianti che si svolgono in territori appartenenti a comuni diversi. Le linee telefoniche private a servizio di elettrodotti, oleodotti, acquedotti e gasdotti, appartenenti a concessionari diversi e tra loro interconnesse, sono soggette ad un canone annuo pari a L. 65.000 per ogni punto di interconnessione e per ciascun concessionario, oltre al canone di cui al comma precedente. Per la futura revisione dei canoni di cui al presente articolo, si provvede con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art277 · fonte su Normattiva