Art. 3
[1](art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656)
[2]Le ricevitorie disimpegnano in via normale, nell'ambito dell'ufficio cui sono aggregate, servizi solamente postali, provvedendo, altresi', alla distribuzione degli oggetti di corrispondenza e dei pacchi ed, eventualmente, al trasporto e scambio degli effetti postali.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva