Art. 286
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Sanzioni per illecito uso dell'apparecchio telefonico di abbonato L'abbonato alla rete telefonica urbana, che si serve o da' modo ad altri di servirsi del suo apparecchio per comunicazioni contro la morale o l'ordine pubblico, o per recare molestia o disturbo alla quiete privata, decade dall'abbonamento senza diritto alla restituzione del canone e senza abbuono di quello che dovesse ancora pagare a termine del contratto, salva ogni altra responsabilita' prevista dalle leggi vigenti.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva