Art. 287
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[1]Pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane di determinate zone
[2]La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti sono riservate esclusivamente all'esercente del servizio telefonico, il quale dovra' pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva