Art. 288
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[1]Pubblicazione, vendita e distribuzione dell'elenco generale degli abbonati alle reti telefoniche urbane
[2]La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati della Repubblica o di guide telefoniche generali o di estratti sono riservate esclusivamente all'Amministrazione che vi provvede direttamente, oppure per concessione ad uno degli istituti di previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela. I concessionari dei servizi telefonici sono obbligati a fornire i dati e le notizie necessari nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva