Art. 290

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[1]Divieto di pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane - Sanzioni

[2]Chiunque pubblichi, venda o distribuisca comunque, a pagamento o gratuitamente, elenchi di abbonati al telefono, sotto qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in contravvenzione alle disposizioni degli artt. 287 e 288, e' punito con l'ammenda fino a lire 400.000. Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art290 · fonte su Normattiva