Art. 290
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[1]Divieto di pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane - Sanzioni
[2]Chiunque pubblichi, venda o distribuisca comunque, a pagamento o gratuitamente, elenchi di abbonati al telefono, sotto qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in contravvenzione alle disposizioni degli artt. 287 e 288, e' punito con l'ammenda fino a lire 400.000. Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva