Art. 292

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[1]Pagamento anticipato del servizio

[2]Quando le conversazioni interurbane hanno luogo dal domicilio degli abbonati alla rete urbana o dai posti telefonici pubblici, l'esercente la rete potra' esigere direttamente dai richiedenti una sopratassa nella misura sabilita con decreto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro. ((L'abbonato che intende effettuare comunicazioni interurbane dal domicilio e' tenuto, su richiesta dell'esercente la rete, a versare anticipatamente una somma riferita alle comunicazioni che presumibilmente domandera' in un periodo corrispondente a quello di fatturazione, con l'obbligo di reintegrarla quando risulti superata per le comunicazioni effettuate. Il periodo di fatturazione e' determinato nel regolamento di servizio di cui al precedente articolo 283)). Gli uffici dipendenti dalle amministrazioni statali non sono tenuti a tale versamento: essi sono pero' tenuti al pagamento delle tasse per conversazioni interurbane nello stesso limite di tempo accordato agli utenti privati.

Testo vigente dal 2 giugno 1983 al 16 settembre 2003 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art292 · fonte su Normattiva