Art. 3
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[1]Attribuzioni esercitate dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
[2]Le attribuzioni spettanti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per i servizi postali, di bancoposta, telegrafici, radioelettrici e telefonici sono esercitate dalle aziende dipendenti secondo l'ordinamento in vigore. Il Ministro presiede a tutti i servizi, assistito da un consiglio di amministrazione. Il parere del consiglio di amministrazione e' obbligatorio sia nei casi espressamente indicati nel presente decreto, sia anche negli altri previsti nel regio decreto-legge istitutivo del 23 aprile 1925, n. 520, e successive modificazioni, riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e nel regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, concernente l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva