Art. 30

[1]Concessioni postali - Inadempienza

[2]Il direttore provinciale delle poste, nell'ambito della sua competenza territoriale, oltre che per inadempienza alle clausole della concessione, ha in ogni tempo facolta' di sospenderne l'esercizio o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di fiducia. Il direttore provinciale determina se e in quale misura sia dovuto un indennizzo. La concessione e' revocata quando nei confronti del concessionario sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento o sentenza di condanna che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o sia stata disposta la cancellazione dal registro tenuto dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art30 · fonte su Normattiva