Art. 11
((Gli enti pubblici, le societa' ed i privati possono ottenere dal presidente della Giunta provinciale la concessione di eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi e bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza, economica. Ai concessionari potra' essere consentita la esclusivita' della pesca per la durata massima di anni quindici nei tratti medesimi, salvo l'osservanza delle vigenti norme di polizia della pesca e delle acque. In caso di inadempienza alle norme del capitolato miranti al miglioramento della pescosita' delle acque e dell'approvvigionamento dei mercati nazionali, il presidente della Giunta provinciale ha facolta' di revocare la concessione. I concessionari non hanno diritto a compensi per opere eseguite, anche quando, per inadempienza o per ragioni di interesse pubblico, la concessione sia revocata prima dello scadere del termine. Avverso il provvedimento del presidente della Giunta provinciale e' ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti