Art. 303
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. Leggi il testo vigente →
Apertura di posti telefonici pubblici a richiesta di enti o privati L'apertura di posti telefonici pubblici permanenti o temporanei, su richiesta di enti o privati e' consentita purche' i richiedenti ne assumano interamente le spese.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva