Art. 303

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Apertura di posti telefonici pubblici a richiesta di enti o privati L'apertura di posti telefonici pubblici permanenti o temporanei, su richiesta di enti o privati e' consentita purche' i richiedenti ne assumano interamente le spese.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art303 · fonte su Normattiva