Art. 309
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[1]Soprattassa per dettatura dei telegrammi per telefono
[2]L'inoltro dei telegrammi per telefono puo' essere assoggettato, oltreche' alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una soprattassa che tenga conto della relativa prestazione. E' in facolta' dell'Amministrazione stabilire analoga soprattassa di ricezione fonica dei telegrammi da parte degli abbonati. L'ammontare della soprattassa e' determinato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva