Art. 310
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[1]Ripartizione della soprattassa fra gli esercenti interessati
[2]La ripartizione della soprattassa di cui al precedente articolo 309 fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'esercente il servizio telefonico e' stabilita mediante convenzione fra gli esercenti dei due servizi interessati, secondo criteri che tengano conto della effettiva entita' della rispettiva prestazione. Quando il servizio non comporta l'applicazione di una soprattassa, la partecipazione al prodotto da parte dell'esercente il servizio telefonico e' regolata dalla convenzione di cui al comma precedente.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva