Art. 311
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[1]Tariffe per il servizio commissioni
[2]La tariffa da corrispondersi per le commissioni per telefono e' stabilita con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio d'amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro. Quando la commissione impegni contemporaneamente tratti di linee interurbane statali e dei concessionari, nulla sara' a questi ultimi dovuto per l'impiego delle loro linee. Spetta, invece, al concessionario una percentuale per il servizio di accettazione nella misura da stabilirsi nei modi sopra indicati.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva