Art. 316
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[1]Stazioni ad uso delle amministrazioni dello Stato
[2]Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'art. 184 e' subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l'impianto e delle modalita' di svolgimento del traffico.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva