Art. 319
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[1]Norme tecniche per gli impianti
[2]Tutti gli impianti in concessione o altrimenti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature omologate o autorizzate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva