Art. 321
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[1]Elenchi dei concessionari
[2]La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione anche gratuita di elenchi o guide generali dei concessionari dei servizi radioelettrici ed i supplementi di elenchi o guide sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione. La loro stampa puo' essere affidata, ove necessario, direttamente all'industria privata specializzata. Si applicano le norme di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 247.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva