Art. 247

[1]Elenchi degli abbonati dei servizi telegrafici - Sanzioni

[2]La pubblicazione sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione, anche gratuita, di elenchi o guide generali degli abbonati ai servizi telegrafici ed i supplementi a detti elenchi o guide, sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione o dei suoi concessionari. La loro stampa puo' essere affidata, ove necessario, direttamente all'industria privata specializzata. Gli utenti hanno diritto di chiedere che siano inserite gratuitamente le indicazioni strettamente necessarie alla propria individuazione. Elenchi parziali, notiziari, bollettini o estratti, possono essere pubblicati, venduti e distribuiti, anche a titolo gratuito, a cura di enti o privati soltanto con il consenso dell'Amministrazione. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo, e' punito con la pena dell'ammenda sino a L. 400.000.

Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art247 · fonte su Normattiva