Art. 330
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[1]Stazioni di radioamatore
[2]L'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore possono essere concessi in conformita' delle norme sulle concessioni contenute nel presente decreto e nel relativo regolamento. L'attivita' del radioamatore consiste nello scambio in linguaggio chiaro o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, con altri radioamatori autorizzati, di messaggi di carattere tecnico, riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale e osservazioni di indole puramente personale che, per la loro scarsa importanza, non giustifichino l'uso dei servizi pubblici di telecomunicazioni.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva