Art. 337

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[1]Pareri di altri organi dello Stato

[2]Sulle domande di concessione ad uso privato di cui al presente Capo, eccettuate quelle di cui all'art. 334, dovra' essere sentito il parere dei Ministeri dell'interno e della difesa. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in pendenza della manifestazione del parere di cui al precedente comma, ha facolta' di autorizzare l'esercizio provvisorio delle comunicazioni oggetto della concessione medesima per un periodo non superiore a sei mesi.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 gennaio 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art337 · fonte su Normattiva