Art. 337
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[1]Pareri di altri organi dello Stato
[2]Sulle domande di concessione ad uso privato di cui al presente Capo, eccettuate quelle di cui all'art. 334, dovra' essere sentito il parere dei Ministeri dell'interno e della difesa. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in pendenza della manifestazione del parere di cui al precedente comma, ha facolta' di autorizzare l'esercizio provvisorio delle comunicazioni oggetto della concessione medesima per un periodo non superiore a sei mesi.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 gennaio 2002 · versione 0 su Normattiva