Art. 340

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[1]Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzione

[2]Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo o aeronautico, anche di quelle solo riceventi, e' necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il titolo di cui al comma precedente non e' prescritto quando trattasi:

  • a)di stazioni destinate ad uso militare delle forze armate e di stazioni adibite per servizio civile d'istituto del Ministero dell'interno e di quello della difesa;
  • b)di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della metereologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al precedente comma ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art340 · fonte su Normattiva