Art. 355
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[1]Stazioni radioelettriche e radiotelefoniche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi
[2]Le navi che non sono adibite a servizi di navigazione interna devono essere munite delle stazioni radiotelegrafiche o radiotelefoniche o degli apparati radioelettrici, resi obbligatori, a seconda del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e dagli altri regolamenti internazionali o nazionali vigenti in materia.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva