Art. 356
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[1]Obbligatorieta' del ricevitore radiotelefonico
[2]Tutte le navi da carico che, per le norme vigenti, non abbiano l'obbligo di essere munite di una stazione radiotelegrafica o radiotelefonica, e che non ne siano in effetti provviste, dovranno essere dotate di un ricevitore radiotelefonico rispondente alla prescrizione di cui all'art. 354.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva