Art. 357

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[1]Esenzioni

[2]Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell'art. 13 della legge 5 giugno 106, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche, l'organo tecnico competente, a norma del secondo comma, e' l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la esenzione ai fini della sicurezza non potra' essere concessa se, a giudizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, analoga esenzione non potra' essere accordata ai fini della corrispondenza pubblica.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art357 · fonte su Normattiva