Art. 358
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[1]Obbligatorieta' di particolari apparati radioelettrici di bordo
[2]L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sentita quella della marina mercantile, puo' imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate caratteristiche.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva