Art. 363
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[1]Autorita' del comandante di bordo
[2]Il servizio radioelettrico di corrispondenza pubblica a bordo delle navi e' posto sotto l'autorita' del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l'osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le telecomunicazioni.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva