Art. 370
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[1]Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo
[2]Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle navi deve essere in possesso dei certificati di abilitazione prescritti. Tuttavia, nelle stazioni radiotelegrafiche dotate di apparecchi automatici che non richiedano nell'operatore la conoscenza del sistema Morse e nelle stazioni radiotelefoniche, a tutti gli apparecchi possono essere applicate anche persone diverse dal titolare del certificato, purche' sotto la responsabilita' di questo ultimo. Nelle stazioni radiotelefoniche l'operatore radiotelefonista puo' essere anche il comandante, un ufficiale od un altro membro dell'equipaggio. Gli altri requisiti per prendere imbarco sulle navi in qualita' di operatore radiotelegrafista, sono quelli stabiliti dai successivi articoli, nonche' dalle leggi e regolamenti riguardanti la navigazione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva