Art. 374

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[1]Contratti tipo regolanti i rapporti tra le ditte armatrici delle navi mercantili italiane e le societa' concessionarie del servizio radioelettrico di bordo.

[2]I rapporti tra le societa' concessionarie del servizio radioelettrico di bordo e gli armatori sono regolati sulla base di contratti tipo. I contratti tipo sono concordati tra le societa' e le organizzazioni nazionali degli armatori ed approvati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per la marina mercantile. Detti contratti tipo dovranno essere identici per tutte le Societa' concessionarie per ciascuna classe di nave. In caso di disaccordo, le clausole di contratti tipo saranno stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello della marina mercantile, sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art374 · fonte su Normattiva