Art. 376

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[1]Impianto radiotelegrafico sulle navi da pesca

[2]Le navi destinate alla pesca marittima di stazza lorda non inferiore a 1600 tonnellate e che compiono viaggi oltre gli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli ed il canale di Suez devono essere munite di impianto radiotelegrafico rispondente alle norme tecniche stabilite per gli impianti la cui installazione e' obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art376 · fonte su Normattiva