Art. 381

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[1]Composizione della commissione

[2]La commissione di cui all'articolo precedente e' nominata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello della marina mercantile, ed e' composta da:

  • a)il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che assume le funzioni di presidente;
  • b)due funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
  • c)due funzionari del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
  • d)un rappresentante per ogni Societa' concessionaria dei servizi radioelettrici di bordo;
  • e)tre rappresentanti delle organizzazioni degli armatori della pesca, designati dalle organizzazioni stesse. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. I membri durano in carica due anni e possono essere confermati. Per la validita' delle adunanze della suddetta commissione e' necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti. I pareri sono emessi a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art381 · fonte su Normattiva