Art. 381
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[1]Composizione della commissione
[2]La commissione di cui all'articolo precedente e' nominata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello della marina mercantile, ed e' composta da:
- a)il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che assume le funzioni di presidente;
- b)due funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
- c)due funzionari del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
- d)un rappresentante per ogni Societa' concessionaria dei servizi radioelettrici di bordo;
- e)tre rappresentanti delle organizzazioni degli armatori della pesca, designati dalle organizzazioni stesse. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. I membri durano in carica due anni e possono essere confermati. Per la validita' delle adunanze della suddetta commissione e' necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti. I pareri sono emessi a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva