Art. 382
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Impianto radiotelefonico su navi da pesca inferiori a 30 tonnellate Le navi da pesca inferiori a 30 tonnellate, che intendano munirsi di impianto radiotelefonico, devono installare apparati rispondenti alle norme tecniche stabilite per gli impianti, la cui installazione non e' obbligatoria in base alle disposizioni vigenti e sono soggette alle norme di cui all'art. 378 del presente Capo. Nel caso che l'armatore non provveda direttamente all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione di apparati di sua proprieta', l'armatore stesso e' tenuto anche all'osservanza delle norme di cui al primo comma dell'art. 379.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva