Art. 387
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[1]Licenza di esercizio
[2]Ogni stazione radiotelefonica o radiotelegrafica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati nel registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio, rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato di navigabilita'.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva