Art. 389
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[1]Aeromobili privi di licenza di esercizio
[2]In armonia con quanto dispone l'art. 802 del codice della navigazione, nessun aeromobile nazionale, avente a bordo una stazione radiotelegrafica o radiotelefonica, puo' essere autorizzato all'involo se sia sprovvisto della licenza di esercizio. Se si tratta di aeromobile straniero, valgono le disposizioni dell'art. 21 del regolamento delle radiocomunicazioni - Ginevra - 1959, ratificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, n. 1525.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva