Art. 399
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[1]Sanzioni
[2]((Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente articolo 398 e' punito con sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 300.000. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui al precedente articolo 398)).
Testo vigente dal 22 giugno 1980 al 16 settembre 2003 · versione 5 su Normattiva