Art. 399

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[1]Sanzioni

[2]Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente art. 398 e' punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 200.000. Qualora il contravventore appartenga alla categoria costruttori od importatori di apparati od impianti elettrici o radioelettrici, si applica l'ammenda da lire 20.000 a lire 400.000. Per le contravvenzioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni del precedente art. 13.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 22 giugno 1980 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art399 · fonte su Normattiva