Art. 399
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[1]Sanzioni
[2]Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente art. 398 e' punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 200.000. Qualora il contravventore appartenga alla categoria costruttori od importatori di apparati od impianti elettrici o radioelettrici, si applica l'ammenda da lire 20.000 a lire 400.000. Per le contravvenzioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni del precedente art. 13.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 22 giugno 1980 · versione 0 su Normattiva