Art. 40
[1]Tutela dell'appellativo di "postale"
[2]Nessuna impresa di trasporti puo' assumere l'appellativo di "postale" od altro equivalente. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 8000 a L. 200.000.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva