Art. 340
E' vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero. E' fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquecento e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva