Art. 400
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[1]Vigilanza
[2]L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, congiuntamente, hanno facolta' di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'art. 396.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva