Art. 405
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[1]Impianti od apparecchi radiotelegrafici installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni
[2]Le sanzioni previste dai precedenti articoli 403 e 404 si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi o aerei nazionali. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva