Art. 41
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[1]Eccezioni all'esclusivita'
[2]La disposizione dell'art. 39 non si applica:
- a)ai privati, i quali siano latori di lettere, occasionalmente e senza fine di lucro;
- b)alla raccolta, al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari, per le quali sia stato soddisfatto il diritto postale mediante impronte di macchina affrancatrice o mediante francobolli debitamente annullati da un ufficio postale o direttamente dal mittente mediante apposizione con inchiostro indelebile della data d'inizio del trasporto stesso;
- c)al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari che una persona invia eccezionalmente ad un'altra per mezzo di apposito incaricato;
- d)alla raccolta, al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari nelle localita' e nei giorni in cui non funzionano i servizi postali, entro i limiti stabiliti dal regolamento;
- e)al trasporto di corrispondenze eseguito dalle imprese di linee ferroviarie e tramviarie in servizio pubblico o di linee automobilistiche o di navigazione marittima, od aerea, sovvenzionate dallo Stato, concernenti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio delle rispettive linee, nei limiti stabiliti dal regolamento.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 6 agosto 1999 · versione 0 su Normattiva