Art. 43
[1]Corrispondente inesitate Apertura di quelle raccomandate od assicurate
[2]Le corrispondenze raccomandate ed assicurate provenienti dall'interno della Repubblica, che non si siano potute recapitare o restituire ai mittenti, sono aperte da funzionari appositamente delegati, allo scopo di identificarne possibilmente i mittenti, o, in caso contrario, di estrarne i valori eventualmente contenutivi. Le corrispondenze raccomandate ed assicurate ed i valori, di cui non sia stata possibile la restituzione, saranno custoditi a disposizione degli aventi diritto per il periodo di due anni dal giorno dell'impostazione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva