Art. 53
[1]Contenuto dei pieghi
[2]La corrispondenza ufficiale, per la quale il pagamento delle tasse e' effettuato secondo i criteri e le modalita' previsti dall'art. 18 del presente decreto, non puo' comprendere oggetti materiali non cartacei, ne' provviste di stampe ed oggetti di cancelleria, salvo le eccezioni indicate nel regolamento.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva