Art. 1 (Tariffa Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso)
[1]PARTE SECONDA Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso
[2]Art. 1.
[3]1. Atti indicati:
- a)negli articoli 2, comma 1, 3, 6, 9 e 10 della parte prima formati mediante corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal codice civile e' richiesta a pena di nullita' la forma scritta e di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.................... le stesse imposte previste per i corrispondenti atti nella parte prima b) nell'art. 5, comma 2, del testo unico quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto L. 50.000
[4]NOTA: I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, ((ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare,)) per i quali il titolo VI, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullita' la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso.
[5]4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".
Testo vigente dal 1 gennaio 2011 al 1 gennaio 2027 · versione 52 su Normattiva