Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Tardiva costituzione in giudizio di una delle parti del processo a quo - Istanza di rimessione in termini - Reiezione, attesa l'inapplicabilità al processo costituzionale dell'istituto della sospensione feriale dei termini.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale deve essere respinta l'istanza di rimessione in termini avanzata dalla parte privata, perché l'istituto della sospensione feriale dei termini non è applicabile nel processo costituzionale, chiamato a rispondere a particolari esigenze di rapidità e certezza. Sul punto, v., da ultimo, la sentenza n. 278 del 2010.
sentenza 46/2011massima n. 35356 Poste - Esclusione di responsabilità dell'Amministrazione e dei concessionari del servizio telegrafico per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere - Ingiustificato privilegio in favore del gestore - Violazione del canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento della questione posta con riferimento ad altro parametro.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., l'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) - ove ancora applicabile, ratione temporis , anche dopo l'abrogazione disposta dall'art. 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrino alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere; detta norma, infatti, determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale. Rimane assorbita la questione sollevata, nei confronti della medesima disposizione, in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Per analoga declaratoria di illegittimità costituzionale, relativa al mancato recapito di telegramma, v. la sentenza n. 254 del 2002.
sentenza 46/2011massima n. 35357 Poste - Responsabilità del gestore per danni causati all'utenza - Prevista esclusione della responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e limiti stabiliti dalla legge - Denunciata irragionevole disparità di trattamento fra operatori commerciali e contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della libertà e dell'eguaglianza dei cittadini - Ordinanza priva di adeguata descrizione della fattispecie; omessa motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione, avente ad oggetto norma abrogata - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, censurato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che il gestore del servizio postale non incorre in alcuna responsabilità per i servizi postali fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge: infatti, la descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo presenta gravi lacune, tali da precludere il necessario controllo sulla rilevanza, e il rimettente non motiva in ordine alla perdurante rilevanza della questione, avente ad oggetto norma abrogata. - Sulla manifesta inammissibilità per carenze nella descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo v., citate, ex multis , ordinanze n. 441, 423 e 395/2008 e n. 251/2007. - Sulla manifesta inammissibilità di questione avente ad oggetto norma abrogata, in mancanza di adeguata motivazione in ordine alla perdurante rilevanza, v., citate, ordinanze n. 168/2007 e n. 300/2006.
sentenza 96/2009massima n. 33293 Poste - Responsabilità del gestore per i danni causati agli utenti del servizio postale - Esclusione totale nel caso di danni derivati da mancata consegna di corrispondenza ordinaria non raccomandata o assicurata - Denunciato privilegio irragionevole a favore della Poste italiane s.p.a., disparità di trattamento fra contraenti in seno a negozi di carattere privatistico - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza (quanto all'intervenuta abrogazione ed alla perdurante applicabilità di una delle disposizioni censurate) - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e dell'art. 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, censurati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono che il gestore del servizio postale non incontra alcuna responsabilità per il mancato recapito di corrispondenza ordinaria non raccomandata o assicurata. Invero, l'art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973 - cui l'art. 19 del d.lgs. n. 261 del 1999 fa rinvio per la disciplina della responsabilità per la fornitura del servizio postale universale - è stato abrogato anteriormente alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, ad opera dell'art. 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), ed il rimettente ha omesso ogni argomentazione in ordine alla perdurante applicabilità delle norme impugnate ai fini della definizione del giudizio principale. - In senso analogo v., citata, ordinanza n. 300/2006.
Riguarda ancheart. 19 d.lgs. 261/1999
POSTE - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE PER I DANNI CAUSATI AGLI UTENTI DEI SERVIZI POSTALI - DANNI DA RITARDATO RECAPITO DI PACCO "POSTACELERE" - LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO AD UNA MERA INDENNITÀ ANCHE IN IPOTESI DI DISGUIDO E/O ERRATA GESTIONE OPERATIVA - ASSERITO INGIUSTIFICATO REGIME DI FAVORE PER L'ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. NONCHÉ DISEGUALE TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI IMPRESA COMMERCIALE - RITENUTO CONTRASTO CON IL COMPITO DELLA REPUBBLICA DI RIMUOVERE GLI OSTACOLI ECONOMICO-SOCIALI LIMITATIVI DI FATTO DELLA LIBERTÀ E DELL'EGUAGLIANZA - INTERVENUTA ABROGAZIONE DI UNA DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE ED OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PERDURANTE APPLICABILITÀ DELLA STESSA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, primo comma, 28, primo comma, 70 e 93, primo comma, del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, in quanto risultando una delle norme impugnate - l'art. 6, comma primo, del d.P.R. n. 156 del 1973 - abrogata anteriormente all'ordinanza di rimessione, il giudice a quo ha omesso di motivare in ordine alla perdurante applicabilità della medesima ai fini della definizione del giudizio principale. > >- Omessa motivazione in ordine alla perdurante applicabilità di disposizione abrogata, citate ordinanze n. 144/2003 e n. 184/2002.
Riguarda ancheart. 70 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 93 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 28 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
POSTE - RESPONSABILITÀ PER I SERVIZI POSTALI - LIMITAZIONE IN FAVORE DEL GESTORE - LAMENTATA LESIONE DEL CANONE DI RAGIONEVOLEZZA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE DELLA NORMA CENSURATA - NECESSITÀ DI NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, censurato nella parte in cui prevede che l’Amministrazione postale ed i concessionari dei servizi non incontrano alcuna responsabilità per i servizi postali fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge, per l’asserito contrasto con l’art. 3 della Costituzione, a causa della lesione del canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza, in quanto successivamente all’ordinanza di rimessione la norma impugnata è stata abrogata dall’art. 218 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
sentenza 80/2005massima n. 29233 Poste e telecomunicazioni - Servizio telegrafico - Danni agli utenti - Esonero di qualsiasi responsabilità dell’amministrazione e dei concessionari per mancato recapito di telegramma - Violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito di telegramma. Infatti l'esclusione di qualsiasi responsabilità per il mancato recapito del telegramma, rendendo immune da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole il soggetto tenuto al recapito, degrada il rapporto privatistico tra Poste ed utenti del servizio telegrafico ad un rapporto di mero fatto e rappresenta, quindi, nell'attuale fase di evoluzione dell'ordinamento, un anacronistico privilegio, privo di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e, perciò, lesivo, al tempo stesso, del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall'art. 3 della Costituzione. - La decisione, rilevata la mancanza di speciali norme di legge, afferma che appartiene alla sfera della discrezionalità legislativa apportare una deroga al diritto comune della responsabilità civile che realizzi un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze proprie del gestore del servizio telegrafico e quelle, non meno importanti, degli utenti del servizio medesimo.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - LAMENTATA ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DELLE POSTE IN CASO DI COLPEVOLE RITARDO NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VAGLIA TELEGRAFICO, PER L'INGIUSTIFICATA DEROGA AL PRINCIPIO DI DIRITTO COMUNE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO E PER L'INCIDENZA SUI LIMITI ALL'ATTIVITA' ECONOMICA PRIVATA - POSSIBILITA' DI INTERPRETARE LA NORMA IN SENSO CONFORME A COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), denunciato - perche' stabilirebbe una anacronistica situazione di privilegio e determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento (artt. 2, 3 e 41 Cost.) - nella parte in cui esclude la responsabilita' per il servizio postale di vaglia telegrafico e, in particolare, per l'ipotesi di grave ritardo nell'espletamento dello stesso servizio. L'art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, nel contesto normativo nel quale si colloca, esclude la responsabilita' dell'Amministrazione postale, diversamente da quanto ritiene il rimettente, soltanto quando siano osservate le norme che disciplinano il servizio di vaglia telegrafico, quali risultano dall'apposito regolamento e dalle istruzioni da esso richiamate; quando invece la mancata o ritardata consegna avvenga per cause imputabili all'Amministrazione, i termini previsti dalle istruzioni, cui rinvia il regolamento, assumono rilievo ai fini non solo del rimborso delle tasse, ma anche della responsabilita' dell'Amministrazione; sicche' se essa non rispetta le norme stabilite dal regolamento e dalle istruzioni non puo' essere liberata da responsabilita'. Questa interpretazione, superando il contrasto con i parametri indicati per la verifica della legittimita' costituzionale, deve essere preferita. - Cfr., sulla responsabilita' dell'Amministrazione postale per il danno causato agli utenti per inadempimenti inerenti ai servizi erogati, tra regole di diritto comune e disciplina speciale, e sul superamento della concezione amministrativa del servizio postale, da ultimo, sent. n. 463/1997.
sentenza 4/1999massima n. 24408 POSTA E TELECOMUNICAZIONI - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI IN CASO DI INGIUSTIFICATO RITARDO NEL SERVIZIO DI BANCOPOSTA PRODUTTIVO DI DANNO - PRETESA INGIUSTIFICATA DEROGA AL PRINCIPIO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA RESPONSABILITA' DEI FUNZIONARI E DIPENDENTI PUBBLICI PER ATTI ILLECITI O ILLEGITTIMI E DI GESTIONE CON CRITERI DI ECONOMICITA' DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI GESTITI IN FORMA DI IMPRESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost. (canone della ragionevolezza), l'art. 6 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l'Amministrazione non e' tenuta al risarcimento dei danni in caso di colpevole ritardo nella rinnovazione di assegno postale localizzato, smarrito, distrutto o sottratto durante la trasmissione all'ufficio di pagamento designato dal traente, in quanto - posto che, superata la concezione puramente amministrativa del servizio postale organizzato e gestito in forma di impresa ed improntato a criteri di economicita', e' venuta meno la possibilita' di collegare le limitazioni di responsabilita' alla necessita' di garantire la discrezionalita' dell'Amministrazione, trattandosi dell'organizzazione di un pubblico servizio che, gestito in forma di monopolio, configura una forma di partecipazione dello Stato all'attivita' economica; che il rapporto tra Amministrazione delle poste ed utenti dei servizi offerti al pubblico si estrinseca in atti che perdono il carattere autoritativo ed assumono connotazioni contrattuali; che la progressiva assimilazione alla disciplina di diritto comune e' ancor piu' accentuata nella prospettiva della trasformazione, gia' attuata, dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico ed in quella, prevista ed in corso di realizzazione, di societa' per azioni (art. 1 d.l. n. 487 del 1993, conv. nella l. n. 71 del 1994; e art. 2, comma 27, l. n. 662 del 1996), risultando cosi' confermati la natura contrattuale dei rapporti relativi ai servizi resi al pubblico ed il carattere di corrispettivo, non piu' qualificabile come tassa, del pagamento richiesto per essi; che, pertanto, nella disciplina della responsabilita' per inadempimento inerente ai servizi postali viene meno la giustificazione del rilievo un tempo attribuito ai profili soggettivi, attinenti all'Amministrazione, all'ente e alla societa' che li organizza e fornisce, mentre diventano decisivi i profili oggettivi, relativi alle caratteristiche proprie di ciascun servizio, i soli idonei a giustificare una disciplina speciale che ragionevolmente limiti, senza tuttavia vanificarla, la responsabilita' per l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute da chi fornisce i servizi stessi; che, negli aspetti generali, i servizi di bancoposta (emissione e pagamento di titoli di credito, riscossione di crediti, conti correnti e buoni postali fruttiferi) non si discostano sostanzialmente, per struttura e funzione, da analoghi servizi propri dell'attivita' bancaria; che i relativi contratti, pur nella loro particolare regolamentazione, non hanno caratteristiche tali da presentare elementi di differenziazione idonei a giustificare l'esclusione generalizzata di qualsiasi responsabilita' per il colpevole inadempimento da parte dell'Amministrazione postale, in assenza di una disciplina speciale specificamente e ragionevolmente derogatoria; e che, in particolare, gli assegni postali localizzati costituiscono titoli di credito, per i quali e' gia' verificata la provvista di fondi corrispondenti, da riscuotere solo presso l'ufficio postale di destinazione, e che, in ragione delle caratteristiche ad essi proprie, in caso di smarrimento o sottrazione prima del recapito al beneficiario, possono essere rinnovati subito dopo il periodo di validita' dell'assegno - non rispecchia esigenze ancorate alla oggettiva configurazione ed organizzazione di questo servizio, e quindi al canone della ragionevolezza, la assoluta esclusione di qualsiasi responsabilita' per il colpevole ed ingiustificato ritardo dell'Amministrazione nel rinnovo di tali titoli. - S. nn. 303/1988, 50/1992 e 74/1992. red.: S. Di Palma
POSTA E TELECOMUNICAZIONI - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI IN CASO DI MANCATO RECAPITO DI CORRISPONDENZA PRODUTTIVO DI DANNO (NELLA SPECIE "PLICO RACCOMANDATO" CONTENENTE DOMANDE E TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSO PER PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO INVIATO AL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA) - PRETESA INGIUSTIFICATA DEROGA AL PRINCIPIO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLE RESPONSABILITA' DEI FUNZIONARI E DIPENDENTI PUBBLICI PER ATTI ILLECITI O ILLEGITTIMI E DI GESTIONE CON CRITERI DI ECONOMICITA' DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI GESTITI IN FORMA DI IMPRESA - RIFERIMENTO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 303/1988 E 74/1992 - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 28 e 43 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (in relazione alla norma che limita la responsabilita' dell'Amministrazione per il servizio postale, escludendo l'obbligo del risarcimento, oltre l'indennita' commisurata a dieci volte al diritto di raccomandazione, nel caso di mancato recapito di corrispondenza raccomandata), in quanto - posto che il servizio postale ha caratteristiche del tutto peculiari, essendo diretto a rendere effettiva, per tutti, la possibilita' di corrispondenza, garantendone la liberta' e la segretezza; e che tale servizio e' esercitato in necessario collegamento con quello degli altri paesi aderenti all'Unione postale universale, secondo una disciplina che rispecchia nella determinazione dei limiti della responsabilita', principi comuni, essendo, in particolare, predeterminata la corresponsione di un'indennita', indipendentemente dalla prova del danno ma anche come limite al risarcimento, in caso di perdita della corrispondenza - non vi e' una esclusione di responsabilita' ma la predeterminazione dell'indennizzo in rapporto ad un danno non prevedibile da parte del debitore e che viene tipicamente commisurato al prezzo di un servizio non destinato al trasporto di valori (v. massima A). red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 93 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 48 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 28 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
POSTA E TELECOMUNICAZIONI - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI IN CASO DI INGIUSTIFICATO RITARDO NEL RECAPITO DI CORRISPONDENZA PRODUTTIVO DI DANNO (NELLA SPECIE "ESPRESSO" CONTENENTE MODELLI PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSO PER AMMINISTRATORI PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA C.E.E. SPEDITO IL 19 GENNAIO 1990 E PERVENUTO ALL'INTERESSATO SOLO IL 21 FEBBRAIO 1990 OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE) - PRETESA INGIUSTIFICATA DEROGA AL PRINCIPIO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA RESPONSABILITA' DEI FUNZIONARI E DIPENDENTI PUBBLICI PER ATTI ILLECITI O ILLEGITTIMI, DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A., DI TUTELA GIURISDIZIONALE E DI GESTIONE CON CRITERI DI ECONOMICITA' DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI GESTITI IN FORMA DI IMPRESA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE "A QUO" (PER RIESAME SULLA RILEVANZA ALLA LUCE DEL "JUS SUPERVENIENS").
Deve ordinarsi la restituzione, al Tribunale di Reggio Calabria, degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, sollevata con riferimento agli artt. 3, 28, 43, 97 e 113 Cost., per un nuovo esame della rilevanza alla luce del 'jus superveniens' (d.l. n. 487 del 1993, conv. nella l. n. 71 del 1994). red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 6 d.l. 487/1993art. 8 d.l. 487/1993
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI TELEFONICI - ERRONEE INDICAZIONI NELL'ELENCO DEGLI ABBONATI - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA - PREVISIONE IN NORMA DI NATURA REGOLAMENTARE SINDACABILE DALLA CORTE IN GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN QUANTO INTEGRATIVA DEL CONTENUTO DI DISPOSIZIONE DI LEGGE.
La disposizione dell'art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, per cui la societa' concessionaria non incontra alcuna responsabilita' per i servizi telefonici, fuori dei casi e nei limiti espressamente stabiliti, trova applicazione attraverso le specificazioni espresse dalla normativa regolamentare, e quindi, in particolare, per quanto riguarda l'elenco degli abbonati, - per i rapporti anteriori al nuovo regolamento approvato con D.M. 8 settembre 1988 - dall'art. 25 del decreto ministeriale 11 novembre 1930, i cui contenuti integrano il precetto della norma primaria in quanto fatti salvi dall'art. 2 dello stesso d.P.R. n. 156. Il rapporto che cosi' si determina tra la legge e la fonte secondaria, consente lo scrutinio di costituzionalita' dell'art. 6, nella parte in cui esclude la responsabilita' del concessionario del servizio telefonico per omissione parziale od errori nelle indicazioni relative all'abbonato. red.: S.P.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI TELEFONICI - ERRONEE INDICAZIONI NELL'ELENCO DEGLI ABBONATI - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA - NON GIUSTIFICATA INCIDENZA SULL'EQUILIBRIO DEI RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E UTENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Il totale esonero della responsabilita' del concessionario per omissioni o errori di numeri, diciture, qualifiche, titoli, indirizzi e quant'altro risulti necessario alla individuazione dell'abbonato e della sua utenza telefonica - previsto dall'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, cosi' come integrato, prima delle modifiche apportate dall'art. 26, comma 3, del successivo regolamento di servizio approvato con D.M. 8 settembre 1988, dall'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930 - comporta una alterazione - per la disposta esclusione di un qualunque risarcimento dei danni subiti dall'utente per colpa del concessionario - dell'equilibrato componimento degli interessi delle parti del contratto di utenza, alterazione che non trova una ragionevole giustificazione in esigenze proprie del servizio telefonico,in vista delle quali soltanto puo' considerarsi in linea con i principi costituzionali la configurabilita' di una disciplina speciale, a fronte di quella prevista in via generale dal codice civile, della responsabilita' in materia. Va pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui esclude la responsabilita' della societa' concessionaria del servizio telefonico per erronee indicazioni nell'elenco degli abbonati, come specificate dall'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930. - Riguardo alla esclusione della responsabilita' del concessionario del servizio telefonico per interruzioni del servizio dovute a sua colpa, e dell'amministrazione delle poste per perdita o manomissione di raccomandate, v., rispettivamente, S. nn. 1104/1988 e 303/1988; sui limiti della responsabilita' del vettore nel trasporto aereo, inoltre, v. S. n. 132/1985. Circa il rapporto tra l'art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973 e l'art. 25 del d.m. 11 novembre 1930, v. massima precedente. red.: S.P.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI TELEFONICI - OMISSIONI ED ERRORI INCORSI NELL'ELENCO DEGLI ABBONATI - RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA - RITENUTA ESCLUSIONE ANCHE NELL'IPOTESI DI TOTALE OMISSIONE DI OGNI ANNOTAZIONE RELATIVA ALL'UTENTE - ASSERITA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NEI RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO ED UTENTE - POSSIBILE INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA, AFFERMATASI ANCHE NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA', CONFORME A COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Come in piu' occasioni e' stato affermato dalla giurisprudenza di legittimita', l'esonero del concessionario del servizio telefonico da responsabilita' per errori rilevati nell'elenco degli abbonati - previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, cosi' come integrato, prima delle modifiche apportate dall'art. 26, comma 3, del nuovo regolamento di servizio approvato con D.M. 8 settembre 1988, dall'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930 - non si estende all'ipotesi della totale omissione di ogni annotazione relativa all'utente. Invero, ove avesse inteso comprendere nell'esonero dalla responsabilita' anche tale ipotesi, il legislatore non avrebbe certo provveduto a specificare, col riferirsi a numeri, diciture, qualifiche, indirizzi e simili, tutti i possibili oggetti dell'omissione e degli errori incorsi, ed ai quali soltanto si correla dunque la lamentata esclusione. Cosi' letta - conforme a Costituzione - la norma impugnata, cade, in quanto basata su erroneo presupposto, la questione di costituzionalita' sollevata in proposito. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in riferimento all'art. 3 Cost.). red.: S.P.
POSTA E TELECOMUNICAZIONI - POSTA RACCOMANDATA - MANCATO RECAPITO O MANOMISSIONE - RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE VERSO GLI UTENTI - LIMITE - INDENNITA' PARI A DIECI VOLTE L'IMPORTO DEL "DIRITTO" FISSO DI RACCOMANDAZIONE - DEROGA AL REGIME GENERALE DELLA RESPONSABILITA' "EX CONTRACTU" - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le norme che, esonerando l'Amministrazione da responsabilita' piena, prevedono il pagamento di una mera indennita' in caso di manomissione o mancato recapito della posta raccomandata, non violano il principio di eguaglianza, in quanto la natura contrattuale e fondamentalmente privatistica del rapporto tra Amministrazione e utenti non esclude la possibilita' di una disciplina speciale limitativa dell'ordinaria responsabilita' 'ex' art. 1218 cod. civ., in rapporto alla complessita' tecnica della gestione e all'esigenza di contenimento dei costi, ed in quanto l'esiguo ammontare dell'indennizzo (conforme, peraltro, alla convenzione postale universale) corrisponde al basso prezzo del servizio di raccomandazione, la cui funzione e' quella di mezzo di prova della spedizione e dell'arrivo a destinazione della corrispondenza e non quella (estranea alla causa del contratto e consentita solo a rischio e pericolo dell'utente) di mezzo di trasporto di carte-valore a legittimazione nominale, alla cui garanzia e' invece preordinato, verso adeguato corrispettivo, il servizio di assicurazione convenzionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' degli art. 6, 28, 48 e 93, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156). - V. S. n. 1104/1988; per il diverso caso in cui il mittente (Banca d'Italia) sia legalmente tenuta ad usare la forma della corrispondenza raccomandata, v. S. n. 303/1988.
sentenza 50/1992massima n. 17907 Riguarda ancheart. 48 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 28 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 93 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
POSTA E TELECOMUNICAZIONI - POSTA RACCOMANDATA - MANCATO RECAPITO O MANOMISSIONE - RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE VERSO GLI UTENTI - LIMITE - INDENNIZZO PARI A DIECI VOLTE L'IMPORTO DEL "DIRITTO" FISSO DI RACCOMANDAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO ATTI DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le norme che limitano la responsabilita' dell'Amministrazione postale per la perdita di corrispondenza raccomandata al pagamento di un'indennita' (attualmente pari a dieci volte il prezzo del servizio di raccomandazione) non impediscono la tutela giurisdizionale del diritto dell'utente contro atti dell'Amministrazione postale, bensi' limitano il diritto per il quale la tutela puo' essere invocata, onde, rispetto ad esse, l'art. 113 Cost. non costituisce un parametro pertinente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93, d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento all'art. 113 Cost.).
sentenza 50/1992massima n. 17908 Riguarda ancheart. 28 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 48 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 93 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
POSTA E TELECOMUNICAZIONI - POSTA RACCOMANDATA - MANCATO RECAPITO O MANOMISSIONE - RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE VERSO GLI UTENTI - LIMITE - INDENNIZZO PARI A DIECI VOLTE IL "DIRITTO" FISSO DI RACCOMANDAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' DELLA P.A. PER IL FATTO DANNOSO DEI SUOI DIPENDENTI - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
La questione di incostituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 28 Cost., sul rilievo che l'Amministrazione postale, per effetto della disposizione impugnata, e' esonerata da responsabilita' piena per i danni derivanti da manomissione o mancato recapito di posta raccomandata pure nell'ipotesi che esse dipendano da fatto criminoso dei suoi dipendenti, va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, non avendo il giudice rimettente formulato una autonoma questione riferita a tale caso specifico e non risultando in alcun modo che di esso si tratti nel giudizio "a quo". (Inammissibilita' della questione concernente gli artt. 6, 28, 48 e 93, d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento all'art. 28 Cost.).
sentenza 50/1992massima n. 17909 Riguarda ancheart. 93 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 28 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 48 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
POSTA E TELECOMUNICAZIONI - POSTA RACCOMANDATA - PERDITA TOTALE - RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE VERSO GLI UTENTI - LIMITE (INDENNITA' PARI A DIECI VOLTE IL DIRITTO DI RACCOMANDAZIONE) - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La natura contrattuale del rapporto tra utenti e Amministrazione postale non esclude la legittimita' di limitazioni di responsabilita' di quest'ultima in rapporto alla complessita' tecnica della gestione e all'esigenza di contenimento dei costi; nel caso di perdita totale di corrispondenze raccomandate, la previsione di un esiguo indennizzo in luogo della piena responsabilita' dell'Amministrazione, si giustifica in correlazione al basso prezzo del servizio di raccomandazione, la cui funzione non include la garanzia per il trasporto di carta-valore. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 43 e 113 Cost. - della questione di costituzionalita' degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, gia' dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost.). - S. n. 50/1992; v. anche S. n. 1104/1988, nonche' (con riguardo alla perdita di posta raccomandata della Banca d'Italia) S. n. 303/1988.
sentenza 74/1992massima n. 17932 Riguarda ancheart. 48 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 28 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 93 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
POSTA E TELECOMUNICAZIONI - POSTA RACCOMANDATA - PERDITA TOTALE DETERMINATA DA DOLOSA SOTTRAZIONE DEL CONTENUTO DI ESSA AD OPERA DI AGENTI DEL SERVIZIO POSTALE - RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FATTO DEL DIPENDENTE - NATURA E REQUISITI.
La responabilita' dell'Amministrazione verso gli utenti in caso di dolosa sottrazione del contenuto di corrispondenze raccomandate da parte di agenti del servizio postale - correlandosi alla violazione dell'obbligo accessorio "ex contractu" di salvaguardia della persona e dei beni del creditore - ha natura contrattuale e postula, per tanto, quale requisito necessario e sufficiente, l'esistenza di un mezzo di occasionalita' necessario tra il fatto del dipendente e l'attivita' di esecuzione del contratto.
sentenza 74/1992massima n. 17935 Riguarda ancheart. 93 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 48 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 28 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI (AMMINISTRAZIONE) - SERVIZIO POSTALE - VAGLIA CAMBIARI EMESSI IN COMMUTAZIONE DI DEBITI DELLO STATO - SPEDIZIONE AI CREDITORI A MEZZO DI RACCOMANDATE - PERDITA O MANOMISSIONE DELLE STESSE - ESONERO DELLA AMMINISTRAZIONE DALLA RESPONSABILITA' PER DANNI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 6, 28, 48, 93. - COST., ART. 3.
La conservazione dell'immunita` dell'Amministrazione delle Poste dalla responsabilita` per il risarcimento dei danni verso l'utenza non ha alcuna giustificazione nell'ordinamento attuale in cui il servizio postale - anziche` come bene patrimoniale dell'erario - si configura, secondo il criterio organizzativo impartito dal- l'art. 43 Cost., come un'impresa gestita dallo Stato in regime di monopolio. Tanto piu` ingiustificato si rivela il privilegio del- l'irresponsabilita` nel caso in cui il servizio di corrispondenza raccomandata e` dalla legge indicato obbligatoriamente - e non liberamente scelto ne` dai creditori (destinatari) ne` dalla Banca d'Italia (mittente) - come mezzo di trasmissione di titoli di credito commutanti debiti dello Stato; esso determina, infatti, una irrazionale disparita` di trattamento, poiche`, mentre il rapporto tra Banca d'Italia e creditore e` regolato dalla norma generale (art. 1218 cod.civ.), il rapporto tra Banca d'Italia e Amministrazione delle Poste e` invece regolato dalle norme speciali che, escludendo la responsabilita` dell'Amministrazione, finiscono per addossare alla Banca il rischio dell'operazione. Per contrasto con l'art. 3 Cost. sono, percio`, illegittimi gli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui dispongono che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni non e` tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennita` di cui all'art. 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato.
Riguarda ancheart. 28 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 48 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 93 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.