Art. 75
[1]Trasporto gratuito dei dispacci postali - Limiti
[2]L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' fruire dei servizi automobilistici a titolo gratuito per il trasporto di dispacci ordinari entro il limite di kg. 40 per ogni viaggio di andata e ritorno da e per i luoghi di destinazione e da e per le localita' lungo la linea.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva