Art. 77
[1]Precedenza del trasporto degli effetti postali su vetture di servizi pubblici automobilistici
[2]Il trasporto degli effetti postali ha la precedenza sul trasporto dei pacchi agricoli e delle merci con facolta' all'Amministrazione di fruire anche dell'eccedenza di disponibilita' di portata e di spazio degli automezzi risultante dopo il carico del bagaglio privato strettamente indispensabile. In ogni caso i dispacci di corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva