Art. 77

[1]Precedenza del trasporto degli effetti postali su vetture di servizi pubblici automobilistici

[2]Il trasporto degli effetti postali ha la precedenza sul trasporto dei pacchi agricoli e delle merci con facolta' all'Amministrazione di fruire anche dell'eccedenza di disponibilita' di portata e di spazio degli automezzi risultante dopo il carico del bagaglio privato strettamente indispensabile. In ogni caso i dispacci di corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.

Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art77 · fonte su Normattiva